Operatore olistico e massaggiatore rientrano tra le professioni non riconosciute: sono cioè profili che ad oggi non appartengono ad Albi con relativa iscrizione ed esame di Stato. La legge 4/2013 disciplina queste posizioni perché, oltre ai massaggiatori, sono molte oramai le attività che non appartengono agli ordini professionali.
Negli anni, però, le indicazioni normative sono state fraintese e si sono diffuse interpretazioni grossolane, a svantaggio di chi vuole esercitare la professione in modo rigoroso. È importante, per chi lavora nel mondo dei massaggi, conoscere la legislazione vigente, rispettarla e non cadere nei tranelli di chi diffonde fake news e informazioni devianti.
È altrettanto importante che chi voglia esercitare l’attività di operatore olistico – cioè un massaggiatore con competenze ad ampio raggio nelle tecniche e nei trattamenti – abbia un curriculum qualificato e si costruisca un solido profilo professionale.
Operatore olistico: cosa dice la legge
I massaggiatori condividono il destino di molte altre attività specialistiche nate dopo o al di fuori degli ordini storici, come gli architetti, gli avvocati o i commercialisti. Alcune professioni sono emerse in anni recenti, come ad esempio le diverse figure legate alla tecnologia e al web. La legge del 2013 si occupa di quei profili che non appartengono ad Albi professionali e che, si noti bene, esercitano un’attività differente e non in concorrenza con questi.
Questo il testo di legge (Art.1, comma 2):
“Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Le professioni non riconosciute
Alcuni credono, erroneamente, che la legge 4/2013 nomini in modo esplicito le professioni non riconosciute. In realtà, la legge le definisce per esclusione, regolamentando la differenza tra esercizio lecito ed esercizio abusivo. Se esiste, dunque, l’ordine degli Avvocati, è impossibile esercitare questa professione al di fuori dell’ordine.
Un massaggiatore non ha un albo a cui fare riferimento e fa qualcosa di diverso, per obiettivi e modalità, da chi lavora, ad esempio, in ambito medico e sanitario.
Nell’ambito di una comunicazione chiara e con riferimento esplicito alla legge 4/2013, il massaggiatore esercita la sua professione, presentando le sue qualifiche e organizzandosi, se vuole, nell’ambito di un’associazione professionale.
Che cosa deve fare e che cosa può fare un operatore olistico
Chiarezza si esige anche nel sapere quali sono i doveri per queste categorie di professionisti e quali sono, invece, le attività che vengono consigliate dal legislatore, benché facoltative.
La norma dice che il professionista deve menzionare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, che il suo lavoro è definito dalla legge 4/2013. Per il resto, (Art.1, comma 4 e 5):
“L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”
Le associazioni professionali
La legge dice poi che sono possibili, nell’ambito delle professioni non riconosciute, associazioni a carattere professionale, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, ma
“con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
Le associazioni hanno una duplice funzione:
- offrono formazione agli associati e permettono loro di essere riconosciuti secondo criteri dichiarati, aumentando visibilità e autorevolezza
- svolgono un ruolo di tutela per i clienti, perché promuovono forme di garanzie e sportelli di riferimento rivolti ai cittadini consumatori.
La legge dice che queste associazioni professionali sono possibili, non obbligatorie.
Autorevolezza e visibilità
Va da sé che per ottenere credito e risultare attendibile, un operatore olistico non solo rispetta la normativa, ma lavora per guadagnare spazi riconosciuti.
Se non deve sostenere un esame di Stato per esercitare la professione, dovrà comunque seguire un percorso formativo autorevole. La legge invita all’autoregolamentazione volontaria e alla qualificazione dell’attività: senza albo non vuol dire senza regole.
I parametri di riferimento si basano sulle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, secondo la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
Un massaggiatore professionale sa bene che, per guadagnare la fiducia dei loro clienti, deve avere una preparazione solida e validata, che, ad esempio, in Accademia Italiana Massaggio si traduce in un diploma riconosciuto Asi.
Operatore olistico e legge 4/2013
La figura dell’operatore olistico è stata spesso confusa con le attività di professionisti come estetisti e fisioterapisti. Tuttavia, l’operatore olistico, nel senso in cui lo intendiamo qui, cioè un massaggiatore professionale, in grado di spaziare nelle tecniche e nelle modalità operative per rispondere a obiettivi plurimi, su più zone corporee e su soggetti di età e costituzione eterogenei, è qualcosa di diverso.
L’operatore olistico può esercitare la professione in modo libero e rispettando la legge, dichiarando espressamente al cliente la natura della sua prestazione e spiegandone i confini.
Al tempo stesso, la sua preparazione, la qualità del suo intervento e il rispetto di standard europei daranno al suo lavoro una sua identità specifica, definita nelle sue caratteristiche e autorevole, anche senza albi professionali.